Congedo Parentale le nuove regole
Il congedo parentale cambia in prosieguo alla riforma del 13 Agosto 22. L’INPS con la circolare n° 122 del 27/10/2022, ha emanato una serie di indicazioni. Tra le maggiori novità del Decreto 105/2022, spicca il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti. Il decreto aumenta il limite massimo di congedo parentale, portandolo da sei mesi, a nove mesi totali. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce quindi, il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre, abrogati con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022. Articolo 27-bis: ➢ Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto, ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. ➢ In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a (20) venti giorni lavorativi. ➢ Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. ➢ Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
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➢ Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. ➢ Per l’esercitazione del diritto: il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di (5) cinque giorni, ove possibile – in relazione all’evento, e sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”. *Solo, Nel caso l’indennità viene erogata direttamente dall’Istituto, i lavoratori padri devono presentare domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’INPS. Il D.lgs. n° 105/2022, aumenta l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. A tal fine, detta normativa riconosce a ogni genitore il diritto a (3) tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, (la precedente normativa prevedeva un limite massimo per la coppia di (6) mesi), (la conseguenza era che, se un genitore aveva fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore spettava la sola fruizione dei periodi di congedo non indennizzato). Insomma, i genitori hanno diritto, in alternanza tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di (3) tre mesi.
L’INPS inoltre precisa: che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di (3) mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedi parentale intrasferibili.
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I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera suddivisa da entrambi i genitori, ad esempio: • alla madre, fino al (12) dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore • al padre, fino al (12) dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore • entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di (3) tre mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di (9) nove mesi totali. Per tutti i chiarimenti sui congedi parentali puoi consultare la circolare INPS n. 122 cliccando QUI.
La Segreteria Nazionale Uilposte
(Area Organizzazione Politiche Previdenziali e Servizi