Facendo seguito al Comunicato recante nuove indicazioni per la tutela della maternità e della paternità del 16 novembre 2022, si comunica che la legge di Bilancio del 2023 ha apportato ulteriori modifiche al trattamento economico del congedo parentale, che comportano la modifica della procedura di richiesta del beneficio in questione, a prescindere dal relativo trattamento economico (cfr. infra).
NUOVA INDENNITÀ ALL’80%: REQUISITI
La nuova norma – lasciando invariati i limiti individuali e di coppia del congedo parentale – ha previsto l’innalzamento della misura dell’indennità erogata dall’INPS dal 30% all’80% per 1 mese complessivo tra i genitori, fruibile a giornata intera o in modalità oraria, al ricorrere di specifiche condizioni.
La nuova mensilità all’80% a carico INPS, ove spettante, si aggiunge alle due mensilità indennizzate all’80% dall’Azienda quale trattamento di miglior favore riconosciuto dal nostro CCNL.
Con la Circolare INPS n. 45/2003, sono stati definiti i requisiti necessari per il riconoscimento della nuova indennità maggiorata, che si riportano di seguito.
1) AVENTI DIRITTO
L’indennità dell’80% a carico INPS spetta ai soli lavoratori dipendenti che abbiano terminato successivamente al 31 dicembre 2022:
- il congedo di maternità
oppure - il congedo di paternità alternativo
oppure - il congedo di paternità obbligatorio.
Al riguardo, l’INPS ha chiarito che tale indennità può essere riconosciuta a entrambi i genitori anche qualora la condizione di cui sopra sia soddisfatta da uno solo dei due genitori; ciò comporta, ad esempio, che l’indennità in questione spetta anche alla madre che abbia terminato la fruizione del congedo di maternità prima del 31 dicembre 2022, qualora il padre, anch’esso lavoratore dipendente, abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio per almeno 1 giorno nell’anno 2023.
2) DURATA MASSIMA
L’indennità dell’80% a carico INPS spetta per 30 giorni complessivi tra i genitori; si tratta, quindi, di un mese riconosciuto alla coppia genitoriale e non di un mese riconosciuto a ciascun genitore.
I 30 giorni complessivi possono essere fruiti sia in modalità ripartita tra i genitori – i quali possono assentarsi a tale titolo anche nei medesimi giorni (al pari di quanto consentito per tutti i periodi di congedo parentale e indipendentemente dalla percentuale di indennizzo) – che interamente da un solo genitore, qualora l’altro non ne benefici.
COMUNICATO AL PERSONALE:
NOVITÀ IN MATERIA DI CONGEDO PARENTALE.
RisorseUmaneOrganizzazione
CongedoParentale
Inoltre, l’INPS ha specificato che possono essere indennizzati nella misura dell’80% a carico INPS, nel limite dei 30 giorni complessivi, esclusivamente i periodi che ricadono nell’ambito dei primi 3 mesi di congedo parentale fruiti da ciascun genitore.
3) TERMINE DI FRUIZIONE
L’ulteriore requisito per poter beneficiare dell’indennità dell’80% a carico INPS riguarda l’età del figlio in favore del quale viene richiesto il congedo.
Potranno essere indennizzati nella misura dell’80% esclusivamente i periodi fruiti entro il sesto anno di vita del figlio o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia/in Italia del minore in caso di adozione, affidamento o collocamento temporaneo, ma comunque non oltre il compimento della maggiore età.
ASPETTI OPERATIVI
A. NUOVA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE
Tutti i genitori che a partire dal mese di luglio 2023 intendano fruire di periodi di congedo parentale dovranno compilare il Modello 1 allegato al presente Comunicato, necessario per l’individuazione del trattamento economico spettante.
Tale Modello dovrà essere consegnato alla propria Funzione di Amministrazione del Personale, unitamente alla domanda INPS di congedo parentale.
B. FASE TRANSITORIA PER I PERIODI DI CONGEDO PARENTALE FRUITI DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023
L’innalzamento dell’indennità INPS dal 30% all’80% per 1 mese complessivo tra i genitori è entrata in vigore dal 1 gennaio 2023; tuttavia, la misura è divenuta operativa – con decorrenza dal 1 luglio 2023 – solo a seguito delle disposizioni applicative fornite con la Circolare INPS n. 45/2023.
Per consentire il riconoscimento dell’indennità in questione per i periodi di congedo già fruiti dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, nelle more di ulteriori indicazioni da parte dell’INPS, occorre quindi che i dipendenti in possesso dei requisiti sopra illustrati presentino alla propria Funzione di Amministrazione del Personale il Modello 2 allegato.
Tale Modello dovrà essere compilato – indicando i soli periodi di congedo parentale già fruiti nel periodo indicato che rientrino nel limite dei 30 giorni complessivi di coppia – esclusivamente da coloro che:
i) nell’anno 2023 abbiano fruito (loro stessi, o l’altro genitore, lavoratore dipendente) di almeno 1 giorno di congedo di maternità, congedo di paternità obbligatorio o congedo di paternità alternativo
e
ii) nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023 abbiano fruito di un periodo di congedo parentale che ricade nell’ambito dei propri primi tre mesi di congedo per un figlio di età inferiore a 6 anni (o, in caso di adozione, affidamento, per un minore entrato in famiglia o in Italia da meno di 6 anni).
Il Modello 2 è finalizzato esclusivamente al riconoscimento dell’indennità dell’80% a carico INPS e non dovrà, quindi, essere presentato dai lavoratori che non sono in possesso di tutti i requisiti indicati nei punti i) e ii) di cui all’elenco che precede.
Roma, 10 luglio 2023