ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ ACCORDO DEL 30 APRILE 2020
Sottoscritto, in data odierna, l’atteso accordo in materia di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà per la copertura di tutte le assenze causate da sospensioni o contrazioni delle attività produttive nel periodo di grave crisi sanitaria. L’intesa avrà efficacia per tutte le Aziende del Gruppo Poste.
Di seguito, i tratti salienti:
definita una mappatura completa delle assenze rilevanti ai fini dell’intesa, rispetto alle quali le Parti hanno individuato titoli a copertura, rimarcati, in termini descrittivi, in apposita tabella.
Prevista la totale copertura delle quarantene/isolamenti disposte da Ordinanze Pubbliche ed Autorità Sanitarie, anche in assenza di certificazioni rilasciate dai medici curanti (in quest’ultimo specifico caso si tratterà di malattie a carico dell’Azienda).
Con riferimento a realtà del Paese maggiormente colpite dall’emergenza, concordata la copertura con prestazioni del Fondo anche di periodi di quarantene disposte telefonicamente dalle Autorità Sanitarie, sulla scorta di autocertificazioni rese dai Lavoratori.
Recepite espressamente le previsioni legislative in materia di assenze riconducibili a gravi condizioni di salute (es. legge 104, art.3, comma 3) che espongono i lavoratori a particolari rischi in caso di contagio. Tali assenze verranno assimilate a periodi di ricovero. Contemplati inoltre specifici percorsi per “Condizioni di Fragilità” attestate dal medico di base o per via del coinvolgimento del medico competente.
In riferimento a tutte le riduzioni/sospensioni delle attività imputabili a Covid 19, le Parti hanno concordato che l’Azienda integrerà la prestazione erogata dal Fondo sino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinariamente spettante a ciascun Lavoratore. Dette integrazioni inoltre saranno utili ai fini previdenziali, alla maturazione dei ratei di 13’ e 14’ mensilità, TFR, nonché alle quote del Premio di Risultato. Tali periodi non saranno computati ai fini delle graduatorie di mobilità.
Con riferimento alle prime 36 ore di sospensione, non coperte dalle prestazioni del Fondo, la Parti hanno condiviso la necessità di richiedere ai Ministeri competenti, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo di modifica al regolamento del Fondo, di far rientrare anche le suddette prime 36 ore nella relativa copertura. Nelle more del completamento dell’iter autorizzativo, le stesse rimarranno congelate e, all’esito del pronunciamento da parte del Ministero del Lavoro, le Parti si incontreranno per un esame complessivo e conclusivo della materia.
Rientranti nelle prestazioni del Fondo tutte le giornate di sospensione per effettuazione di procedure di sanificazione o per mancanza di DPI.
Prevista la copertura di assenze per i genitori che hanno chiesto di assentarsi per l’accudimento dei figli minori, in ragione della chiusura delle scuole, per il tramite di permessi retribuiti, nel limite delle 144 ore pro capite, per le quali è stata concordata la dilatazione dei tempi di recupero sino al 30 settembre 2021. Resta ferma la possibilità di poter chiedere a compensazione e su base volontaria ferie, Pir, Festività Soppresse.
Sempre a sostegno dei casi degni di particolare tutela, ma non rientranti per legge nelle prestazioni del Fondo (es. esigenze di tutela genitoriale per interruzione servizi scolastici, familiari conviventi soggetti a condizione di immunodepressione o di fragilità, etc.) prevista, in aggiunta ai permessi a recupero, l’introduzione dell’istituto della cessione delle Ferie Solidali, unitamente ad altre misure che potrebbero essere concordate in relazione alle evoluzioni della crisi sanitaria.
Firmato contestualmente l’accordo sull’ “ora etica” in favore del Dipartimento della Protezione Civile e definiti momenti di verifica mensili per monitorare l’andamento del fenomeno epidemiologico e i suoi impatti sui processi produttivi del Gruppo.
Tale importante accordo si inserisce nel panorama sindacale del Paese, quale modello di riferimento di un sistema di relazioni industriali volto a coniugare il valore supremo della persona con le esigenze dell’Azienda e della produzione di beni e servizi, rendendo merito al protagonismo di tutte le Parti coinvolte.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
Verbale accordo modifica Fondo solidariet� 30 aprile 2020